Il quadro RW è un obbligo di natura tributaria che, ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, va assolto all’interno della dichiarazione dei redditi ed accoglie le informazioni relative al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, criptovalute e altre criptoattività .
Nel caso in cui la dichiarazione mod. Redditi o 730 sia stata validamente presentata, è possibile procedere con il ravvedimento per le annualità ancora accertabili, a condizione che non siano già iniziati controlli fiscali.
Nel caso in cui invece anche la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, il ravvedimento sarà possibile solo entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi e alla sanzione (ridotta) per omesso quadro RW si sommerà anche la sanzione (ridotta) per omissione della dichiarazione.
Precisamente, il quadro RW presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ravvedibile pagando una sanzione fissa 28,67 euro (=258/9) con codice tributo 8911 e l’anno in cui è stata commessa la violazione, mentre la sanzione ravveduta per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei 90 giorni è pari a 25 euro (=250/10) con codice tributo 8911 e l’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
Quindi, a titolo esemplificativo, volendo ravvedere un modello RW e una dichiarazione dei redditi modello 2023 per l’anno 2022, il modello F24 dovrebbe essere compilato come segue:
- RW: 8911 2023 euro 28,67
- RPF: 8911 2022 euro 25,00
Da ravvedere inoltre eventuali tardivi versamenti per IVAFE e imposte sui redditi.
Oltre i 90 giorni, il ravvedimento è possibile, come sopra indicato, solo in caso di modello Redditi o 730 presentato nei termini e si applica la sanzione proporzionale del 3% (o 6% in caso di attività possedute in Paese black list) con le riduzioni previste dal Dlgs 471/97, ovvero:
- 1/8 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/7 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/6 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/5 dopo la constatazione della violazione (a seguito di pvc)
La base imponibile sui cui calcolare la sanzione è costituita dal valore “finale” ovvero il valore della giacenza media per i conti correnti e il valore alla fine del periodo di detenzione negli altri casi (CM 12/2016).