In Italia le criptovalute sono assimilate alle valute estere e pertanto l’orientamento prevalente dell’Amministrazione finanziaria è quello di ritenere che le criptovalute debbano essere indicate nel quadro RW del modello REDDITI. Su tali valute virtuali, inoltre, non è dovuta l'IVAFE (interpello DRE Lombardia 956-39/2018 e TAR Lazio 27.1.2020 n. 1077).
Nell’interpello del 22 gennaio 2018, la DRE Lombardia fornisce alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale dei bitcoin.
I bitcoin sono una “valuta virtuale”, ovvero una “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” che viene sempre più spesso utilizzata sia come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, sia ai fini di investimento.
In generale, le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche (R.M. 02/09/2016 nr. 72 E):
1. non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e vengono conservate in “portafogli elettronici”. Inoltre sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento di terzi;
2. sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso: estraendoli, acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale o accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Per i soggetti che svolgono in modo professionale e abituale l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, le commissioni incassate devono essere assoggettate ad imposizione ai fini delle Imposte sui redditi e Irap, mentre devono essere considerata esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 3), D.P.R. 633/1972 ai fini Iva.
Per le persone fisiche che detengono e utilizzano i bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Pertanto:
· le cessioni a pronti di valuta virtuale non originano generalmente redditi imponibili mancando la finalità speculativa, tranne il caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), TUIR; in questa ipotesi si genera un reddito diverso, da dichiarare in Unico. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto, applicando il criterio Lifo (ovvero si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente). Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR.
· i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria”.