Quesito:
Mio figlio anni fa ha ricevuto in eredità degli immobili e un terreno. In caso venisse venduto un terreno, ci potrebbero essere tasse da pagare? Se si come funziona?
Risposta:
La vendita di un terreno non edificabile, pervenuto per successione ereditaria, non è assoggettata a imposte in Italia (art.67 DPR 917/1986).
Diversamente, la vendita di un terreno edificabile (area fabbricabile) comporta il conseguimento di una plusvalenza redditualmente rilevante in capo al cedente, anche se pervenuto per successione ereditaria, o posseduto per più di 5 anni.
La plusvalenza è determinata dalla differenza fra il corrispettivo conseguito (prezzo di vendita) e il costo del terreno, pari al valore dichiarato nella denuncia di successione aumentato di ogni costo inerente e rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’imposta di successione eventualmente pagata viene espressamente riconosciuta come onere deducibile.
La plusvalenza indicata in Unico va assoggettata a tassazione separata, ovvero con l’imposta viene liquidata direttamente dall’Erario che tramite Agenzia Entrate Riscossione invierà una cartella a domicilio, utilizzando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore; se in entrambi gli anni di riferimento non vi è stato reddito imponibile, la tassazione separata avviene sulla base dell’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (quindi 23%).
In alternativa, è possibile optare per la tassazione ordinaria, che comporta il cumulo della plusvalenza con gli altri redditi posseduti dal contribuente, il pagamento con l’aliquota progressiva dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione e il versamento con modello F24.